DUVRI: QUANDO E’ OBBLIGATORIO REDIGERLO
Il termine DUVRI è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”, che il Datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all’interno della propria azienda. L’obbligo di redazione del seguente documento è regolamentato dall’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, dove stabilisce che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Quindi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in caso di affidamento del lavoro all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, i Datori di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
In caso di redazione del DUVRI, questo dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?
L’obbligo di elaborazione del DUVRI, in base al comma 3bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI del presente decreto. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Si riporta ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/08:
Segnaliamo che queste disposizioni di legge sono obbligatorie e il mancato adempimento è sanzionato a norma di legge.
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